Diritto: patrocinio gratuito
Per i cittadini non abbienti che devono affrontare un processo (in primo grado), una mediazione o alcuni tipi di negoziazione assistita, e necessitano di assistenza legale, è previsto l’aiuto del patrocinio a spese dello Stato. Lo Stato italiano può farsi carico dei costi del patrocinio, l’assistenza fornita ad un cittadino da parte di un avvocato. Perciò l’espressione “gratuito patrocinio”, utilizzata nel linguaggio comune, deve tenere conto dell’esborso a favore degli avvocati da parte dello Stato, con il contributo di volontà da parte degli avvocati medesimi – iscritti in speciale registro – i quali accettano di prestare questa assistenza ai cittadini, riducendo drasticamente la propria parcella. È la nostra Costituzione (art. 24 comma 3: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”) a fornire fondamento per questo tipo di aiuto. Come immaginabile, onde evitare abusi la legge si occupa in modo dettagliato dell’argomento (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 – Testo Unico in materia di spese di giustizia), considerato che le spese del gratuito patrocinio sono a carico della collettività: vi deve accedere solo chi ne ha davvero necessità. Sono escluse varie tipologie di persone condannate per vari reati (in tema di mafia, contrabbando, traffico di stupefacenti, ecc.). Vi è pure un limite reddituale: il richiedente e tutti coloro (coniuge, uniti civilmente, conviventi, altri familiari) che sono compresi nel suo stato di famiglia − risultanti dai registri comunali − nel loro insieme non devono superare il reddito “minimo” annuo (l’Isee non rileva). Si segue l’ultima dichiarazione dei redditi. Il reddito minimo viene aggiornato ogni 2 anni: nel 2024 non doveva superare l’importo di 12.838,01 euro.
Vi sono eccezioni: nel caso di giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità (ad esempio il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, alla riservatezza), e nelle separazioni coniugali, ove gli interessi del richiedente confliggono con quelli del coniuge, si considera il solo reddito personale del soggetto bisognoso. Nel processo penale il limite di reddito viene alzato per ognuno dei familiari conviventi. Sono ammessi al beneficio senza limite reddituale le persone offese da alcuni tipi di reato, i minori stranieri non accompagnati, i figli orfani di un genitore ucciso dal coniuge. La domanda di patrocinio è valutata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ma il giudice può intervenire successivamente. Il cittadino deve informare giudice ed Agenzia delle entrate circa modifiche successive di reddito.
