Curatore speciale
Nelle cause fra genitori anche i minori possono avere il proprio avvocato. La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, trasformata in legge italiana n. 77 del 2003, e le linee guida del Consiglio d’Europa sulla giustizia a favore dei minori (17 novembre 2010) hanno sancito anche in Italia l’espansione della figura del curatore speciale della persona di età minore. La giurisprudenza italiana si è adeguata (Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007).
Il pensiero giuridico sulle relazioni familiari nel tempo ha modificato il proprio focus dalla tutela dei diritti patrimoniali a quella dei diritti inviolabili della persona, soprattutto nei confronti dei soggetti più vulnerabili. Spesso la fragilità genitoriale ed il conflitto tra genitori impedisce loro di esercitare la responsabilità nell’interesse dei minori, facendo insorgere la concezione che la persona di età minore debba essere più protetta. Essa diviene parte dei procedimenti giudiziari fra i genitori e deve pertanto essere tutelata, pertanto la figura del curatore che è anche avvocato si inserisce ad esempio nei procedimenti relativi alla crisi di coppia genitoriale.
Il curatore avvocato viene nominato dallo stesso giudice per difendere i diritti dei minori nei procedimenti giudiziari già aperti, nei casi in cui vi sia un concreto pregiudizio del minore, derivante o dalla posizione fortemente contrapposta dei genitori oppure da altre situazioni che rendono necessaria una specifica tutela. Il curatore speciale esercita la funzione doverosa di “ascolto del minore”, raccogliendone le sofferenze, i desideri, con rispetto per l’età (un adolescente sarà più in grado di esprimersi ed avere richieste concrete, rispetto al minore in tenera età). Questa figura professionale sopra le parti tradizionali (gli avvocati dei genitori) è ben vista dalla magistratura, sia perché difende un soggetto debole (il minore), ma anche perché esercita una funzione di facilitazione del dialogo tra le parti, mettendo al centro l’interesse del figlio. Con il beneplacito dello stesso tribunale, fuori dalle sue aule, il curatore speciale del minore tesse una rete di collaborazione con i servizi di tutela, e cioè con le figure che spesso intervengono in questo tipo di procedimenti: l’assistente sociale, lo psicologo, il neuropsichiatra infantile, gli educatori familiari, le associazioni di volontariato, le istituzioni scolastiche, fra gli altri. Con loro e con gli stessi legali dei genitori si crea perciò un circuito virtuoso che porta spesso alla mediazione ed alla pacificazione attraverso il dialogo, con un concreto beneficio per la serenità dei minori.