Ori Martin: c'è il piano attuativo
L'area oggetto dell'istanza di piano attuativo interessa il grande polo produttivo della ditta Ori Martin e le aree adiacenti occupate dall’insediamento produttivo ex Facchini e da aree di salvaguardia e mitigazione ambientale, collocato tra via Montelungo (tangenziale Ovest), via delle Razziche, via delle Scuole, via Canovetti e via delle Gabbiane.
L’area attualmente occupata dallo stabilimento Ori Martin ha estensione di circa 217.350 metri quadrati. L’area a verde di proprietà della ditta Ori Martin, posta a sud dello stabilimento fino a via delle Razziche, ha estensione di circa 19.750 metri quadrati.
Il Pgt vigente classifica l’area già attualmente sede della Ori Martin come “Pa Grandi poli produttivi (art. 81)”, l’area, acquisita dalla Ori e in passato occupata dalla ditta ex Facchini come Ps Tessuto a prevalente destinazione produttiva e artigianale con limitazioni per le attività insalubri” (art. 81) e l’area prevista in acquisizione dal Seminario Diocesano come “Ambito di salvaguardia e mitigazione ambientale” (art. 85c).
Ai sensi dell’art. 81 delle Nta con riferimento al Grande polo produttivo Ori Martin, valgono le seguenti prescrizioni:
“Viene concessa la possibilità di ampliare l’attuale stabilimento fino ad un massimo di 11.000 metri quadrati di superficie coperta per spazi e destinazioni accessorie (magazzini, depositi, mense, uffici direzionali ecc.) interni all’attuale perimetro dello stabilimento e non finalizzati alla diretta produzione di beni. Restano confermate le altre disposizioni per i grandi poli produttivi. Qualora gli interventi di ampliamento sopraccitati siano superiori a 1.500 metri quadrati i progetti saranno assoggettati a Piano Attuativo. L’eventuale Piano Attuativo in variante al Pgt di cui al presente articolo dovrà prevedere interventi di mitigazione sull’area compresa tra lo stabilimento e il quartiere di S. Bartolomeo: a tal fine il Piano Attuativo in variante potrà prevedere anche misure di compensazione urbanistica ai sensi del precedente art. 45 assegnando diritti edificatori pari a 1.700 metri quadrati di slp, che non possono essere esercitati in loco, ma che possono essere trasferiti secondo le modalità indicate nello stesso articolo”