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Brescia
di REDAZIONE 17 nov 2016 16:26

Assoartigiani e cassa integrazione

Dal maggio 2016 gli artigiani del settore Edilizia e Industria, in caso di richiesta di cassa integrazione ordinaria, hanno l'obbligo di allegare, oltre all’elenco dei lavoratori occupati nel precedente semestre in formato CSV

Dal maggio 2016 gli artigiani del settore Edilizia e Industria, in caso di richiesta di cassa integrazione ordinaria, hanno l'obbligo di allegare, oltre all’elenco dei lavoratori occupati nel precedente semestre in formato CSV, una documentazione elaborata -  complessa e impegnativa - sull'utilità della quale ha posto attenzione il Centro Studi di Documentazione e Ricerca Lino Angelo Poisa dell'Associazione Artigiani. Lo stesso ha elaborato una serie di proposte di intervento normativo che, come sottolinea il Presidente di Assoartigiani Bortolo Agliardi, "sono finalizzate ad alleggerire il sempre più pesante fardello burocratico imposto alle aziende artigiane. Tali considerazioni, frutto del confronto con i nostri artigiani, sono state indirizzate al mondo politico, con particolare attenzione ai parlamentari del nostro territorio come punto di partenza per una possibile azione concreta di modifica."

Entrando nel merito si evidenzia, in particolare, l'inutilità della richiesta della compilazione dell’elenco dei lavoratori occupati nel semestre precedente in formato CSV, già in possesso dell'INPS quale Ente autorizzante la cassa integrazione. "Sostanzialmente un doppione - sottolinea il Presidente Agliardi, che si va ad aggiungere ad un lungo elenco di relazioni, dichiarazioni, specifiche, attestazioni complesse e farraginose, a volte superflue, che l'artigiano è chiamato a produrre."

Un esempio: nel caso in cui la richiesta di cassa integrazione sia conseguenza della mancanza di lavoro, di commesse o di crisi del mercato, si richiedono all'azienda: una relazione tecnica contenente la descrizione dell’andamento degli ordinativi e delle commesse riferiti ai due anni precedenti al periodo di cassa integrazione  richiesto; una dichiarazione di completa autonomia dell’evento da inadempienza, imperizia o negligenza del datore di lavoro o dei lavoratori; la specifica degli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell’attività; una descrizione degli  indicatori economico-finanziari corrispondenti ai 2 anni precedenti al periodo di cassa integrazione  richiesto. Ed ancora, in caso di evento metereologico, è necessario fornire  oltre alla relazione tecnica, l’orario in cui lo stesso si è verificato, con accluso  un Bollettino Meteo emesso da Ente accreditato sulla cui identità la normativa tace!

"Le modifiche suggerite e proposte al legislatore sono dettate dalla nostra conoscenza del mondo artigiano e  dal buon senso - ribadisce Agliardi. Se recepite e applicate verrebbero in aiuto alle aziende in crisi e ridurrebbero i tempi lunghi della burocrazia, palla al piede di tutte le imprese".

REDAZIONE 17 nov 2016 16:26